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Responsabilità per diffamazione a mezzo stampa: criteri di individuazione e liquidazione del danno non patrimoniale

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez I, 25 luglio 2022, n. 23175)

stralcio a cura di Vito Quaglietta

“4. (…) in materia di diffamazione a mezzo stampa nonché dell’art. 2043 cod. civ., con riguardo alla legittimazione attiva, 5. (…) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale causato da una diffamazione commessa col mezzo della stampa sorge non solo quando la persona diffamata sia nominata nello scritto, ma anche quando - pur non essendo nominata - sia chiaramente ed univocamente identificabile (Cass. civ. Sez. III, n 16543 del 28 settembre 2012). In assenza di un’esplicita indicazione nominativa, quindi, assume rilevanza la possibilità di individuare il soggetto diffamato attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita (Cass. civ. Sez. III, n 8476 del 5 maggio 2020, Cass. civ. Sez. III, n 17207 del 27 agosto 2015). (…) posto che in materia di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti – come nel caso di specie - da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto (Cass. civ. Sez. III, n. 5811 del 28 febbraio 2019, Cass. civ. Sez. III, n. 4543 del 15 febbraio 2019, Cass. civ. Sez. III, n. 6133 del 14 marzo 2018). (…) 6.(…) riguardo alla quantificazione del danno, 7. (…) la liquidazione del danno non patrimoniale causato da diffamazione a mezzo stampa va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (Cass. civ. Sez. III, n. 25739 del 5 dicembre 2014). La valutazione, necessariamente equitativa, operata al fine di liquidare il danno non patrimoniale causato da diffamazione [continua ..]

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