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Particolare tenuità del fatto: il proscioglimento esclude il risarcimento alla parte civile? Parola alla Consulta

Argomento: Legittimità costituzionale
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 12 luglio 2022, n. 173)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

"1.– Con ordinanza del 27 aprile 2021 (reg. ord. n. 122 del 2021), il Tribunale militare di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, il giudice decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Le censure sono articolate in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). (…) 3.– Nel merito, le questioni sono fondate con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 4.– L’art. 131-bis cod. pen., rubricato «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», è stato introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (…). 5.– (…) L’esimente (…) trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva. (…) 5.1.– Indubbio è, poi, anche l’effetto deflattivo dei processi penali, atteso che l’applicazione dell’istituto riduce la pressione sulla giustizia penale. (…) 6.– In simmetria con l’art. 131-bis cod. pen. si colloca l’art. 651-bis cod. proc. pen. (…) Il giudicato, in tal modo, è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione. Ed è perciò che, a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario (…). La sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur integrando una decisione di proscioglimento, contiene, dunque, già l’accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento [continua ..]

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