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Danno da mancato recepimento della direttiva UE. Il ricorso amministrativo interrompe la prescrizione

Argomento: Riparto di giurisdizione
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 31 maggio 2022, n. 17619)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

“12. - Il ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato, ed anche l'ordinanza interlocutoria impongono alla Corte di esaminare, per la definizione della controversia sottoposta al suo giudizio, l'esame di numerose questioni, tutte relative alla prescrizione del diritto dei medici specializzandi a vedersi corrispondere dallo Stato italiano l'indennità per il periodo di specializzazione. Va preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine logico, la questione segnalata dalla ordinanza interlocutoria, là dove suggerisce alle Sezioni Unite di verificare se la situazione giuridica fatta valere dagli attuali ricorrenti incidentali dinanzi al giudice amministrativo fosse effettivamente la stessa poi fatta valere dinanzi al giudice ordinario, come sembrerebbe presupporre, con premessa implicita e non dotata di espressa motivazione, la sentenza impugnata, e formula un consistente dubbio in proposito. Essa ricostruisce infatti la fattispecie nel senso che dinanzi al g.a. sia stata fatta valere esclusivamente una posizione di interesse legittimo, ben distinta rispetto alla posizione di diritto soggettivo poi fatta valere dinanzi al giudice ordinario, e, pur non elevando a dubbio l'idoneità del proposto ricorso dinanzi al g.a. a fungere da atto interruttivo con efficacia permanente del termine di prescrizione relativo al diritto soggettivo da far valere dinanzi al g.o., ne trae alcune conseguenze a proposito del rilievo, su tale effetto interruttivo, della successiva perenzione del giudizio amministrativo (che verranno esaminate nel successivo par. 13.). Effettivamente, deve ritenersi che, allorquando i ricorrenti - una volta intervenuta la legge n. 370 del 1999 — impugnarono davanti al giudice amministrativo il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, fecero valere una situazione di interesse legittimo, tanto più che agirono proprio postulando l'illegittimità di quel decreto, allo scopo di farlo annullare. In particolare, essi fecero valere una situazione di interesse legittimo pretensivo, volto all'eliminazione del termine decadenziale troppo breve per agire in giudizio, strumentale alla miglior realizzazione del diritto soggettivo. Ciò è confermato dalle domande in quella sede proposte (riportate al superiore par.7, punto f). Tuttavia, tale conclusione non implica necessariamente l'impossibilità di riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione relativa al diritto soggettivo, da [continua ..]

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