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Contratto di conto corrente: prescrizione decennale dell'azione ex art. 2033 c.c. e riparto dell'onere della prova

Argomento: Del contratto di conto corrente
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2022, n. 18815)

stralcio a cura di Camilla Ragazzi

2. (…) Il principio, da tempo affermato (…) è che l'azione di ripetizione di indebito, (…), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. (…) (in questo senso: Cass. S.U., n. 24418 del 2010; Cass., n. 24051 del 2019). Quanto all'onere della prova circa la natura delle rimesse, se aventi natura ripristinatoria ovvero solutoria, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte: invero, come non si richiede ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione che il correntista specifichi una ad una le rimesse dallo stesso eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 cod. civ., in modo simmetrico, la banca che eccepisca la prescrizione non può essere gravata dall'onere di indicare i versamenti solutori (in questo senso, cfr., in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, Cass. S.U., n. 15895 del 2019; …).(…) Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (…) e, (…), rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (…). (…) La sentenza impugnata si conforma a tali principi nell'affermare che è onere del correntista, che contrasti che l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito sollevata dalla banca senza indicare [continua ..]

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