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La cessione di un credito inesistente e l'ambito di applicazione dell'art. 2166 c.c.

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 3 giugno 2022, n. 17985)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

(…) 7. Il dato normativo da cui prendere le mosse è costituto dall'art. 1266 cod.civ., il quale, occupandosi della garanzia della esistenza del credito al tempo della cessione, disciplina i casi in cui il credito, in tale momento, non esista o in quanto mai sorto (avvenga ciò per invalidità o inefficacia del negozio che ne costituisce titolo), oppure in quanto già estinto, e ne fa derivare la responsabilità del cedente, a carico del quale pone il rischio del mancato effetto traslativo della cessione per inesistenza del credito. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il rischio del mancato effetto traslativo per inesistenza del credito, perché mai sorto o perché, come in questo caso, già estinto, è a carico del cedente, ai sensi dell'art. 1266 cod.civ. (...) (...) in dottrina, si contendono il campo due orientamenti: il primo è quello che reputa che il contratto di cessione di un credito inesistente al tempo della cessione difetti di oggetto e sia pertanto nullo e fuori dall'ambito di applicazione della garanzia ex art. 1266 comma 1, cod.civ.; specularmente, il secondo orientamento ritiene valida la cessione di un credito inesistente e che, proprio ad essa, si applichi l'art. 1266 comma 1°, cod.civ. (...) (...) secondo alcune pronunce (...) di questa Corte, alla cessione di credito futuro va ricondotta anche quella di credito semplicemente sperato ovvero eventuale, ed essa è valida, ma l'effetto reale si realizza solo quando il credito viene ad esistenza (cfr. Cass. 22 novembre 1993, n. 11516; 11 maggio 1990, n. 4040); ed il cedente pro soluto deve garantire non solo che il credito è sorto, ma anche che non si è ancora estinto al tempo della cessione. (...) l'art. 1266 cod.civ. finisce - per derogare all'art. 1325 cod.civ., n. 3, art. 1346 cod.civ. e art. 1418 cod.civ., comma 2, inserendosi invece nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 1348 e 1472 cod.civ.: mentre, secondo il principio comune dettato dai primi, la cessione di credito inesistente sarebbe nulla per mancanza di oggetto, una deroga al riguardo emerge dalle disposizioni in tema di contratto e di vendita ad oggetto futuro nonché dall'art. 1266 cod.civ., il quale, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di "garanzia", costituisce particolare eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne [continua ..]

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