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Violenza sessuale: non può applicarsi l´attenuante della minore gravità se tra la persona offesa e il soggetto attivo sussista un legame di fiducia

Argomento: Delitti contro la libertà individuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 1 giugno 2022, n. 21255)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

"2. Destituito di fondamento risulta l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3 e vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, sostenendo che, riconosciuta l’insussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, si era giustificata la mancata concessione dell’indicata attenuante ad effetto speciale con l’affidamento riposto nell’imputato dalla parte lesa per effetto della pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei “Testimoni di Geova”, con conseguente erronea valorizzazione di un presunto “tradimento della fiducia”, che difficilmente si sarebbe potuto ipotizzare con riguardo a un soggetto ultraquattordicenne, ben orientato e vittima già in passato di attenzioni moleste rivoltegli dallo stesso agente.Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di gravame, la Corte di appello di Torino abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti (…), le ragioni fondanti la decisione assunta, che ha indicato nell’età adolescenziale del soggetto abusato (che aveva quattordici anni allorquando fu perpetrata in suo danno la prima violenza e quindici anni da poco compiuti in occasione della seconda), nel forte vincolo che legava da tempo la famiglia della vittima e l’imputato (ascrivibile alla comune appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova), nella strumentalizzazione, da parte di quest’ultimo, del rapporto di fiducia instauratosi con i genitori del minore (che, in un primo momento, non a caso, non credettero al racconto dell’accaduto fatto dal figlio), nell’inganno escogitato dallo stesso per incontrare una seconda volta la vittima e sottoporla nuovamente a violenza sessuale (indicativo di callidità ed esecrabile pervicacia) e nella confessione resa nel corso dell’interrogatorio di garanzia (all’evidenza sintomatico della piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte abusanti reiteratamente tenute).La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale congruo e del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di [continua ..]

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