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Il professionista non può esperire azione di indebito arricchimento contro l'ente pubblico se il rapporto obbligatorio nasce direttamente con il funzionario

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 24 maggio 2022, n. 16756)

stralcio a cura di Maria Avossa

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“(…) In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del D.L. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv. 613213; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli limiti dell’arricchimento dell’ente locale). (…) Il requisito della sussidiarietà, infatti “… è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015, Rv. 636705) (…) ai fini della configurazione della responsabilità del funzionario che ha eseguito l’ordine di lavori fuori bilancio non occorre che costui assuma “… un ruolo di iniziativa o di determinante intervento …, essendo sufficiente che quegli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014, Rv. 632675). Basta, dunque, anche un comportamento meramente passivo, come è avvenuto nel caso di specie, posto che il funzionario non ha, pacificamente, regolarizzato l’ordinativo entro l’esercizio (…) L’unica ipotesi in cui si può ipotizzare la responsabilità dell’ente locale, in relazione ai cd. debito fuori bilancio, si configura quando l’ente riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 [continua ..]

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