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La natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. civ., SS.UU., 17 maggio 2022, n. 15889)

stralcio a cura di Ida Faiella

"(...) la Sig.ra P.B. conveniva in giudizio (...) il Sig. C.P., con cui aveva contratto matrimonio concordatario (...) e con il quale aveva costituito (...) una società (...) essendo successivamente intervenuta pronuncia di separazione giudiziale (passata in giudicato) (...) P.B. citava in giudizio il C.P. chiedendo la divisione di tutti i beni aziendali intestati al convenuto, nonchè l'accertamento degli utili percepiti e percipiendi dallo stesso C., oltre che dell'equivalente pecuniario riconducibile agli eventuali beni aziendali che fossero stati alienati dal medesimo convenuto successivamente all'intervenuto scioglimento della comunione legale. (...) 4. Con ordinanza interlocutoria n. 28872/2021, la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della c.d. comunione de residuo(...) L'ordinanza interlocutoria ha, in primo luogo, compiuto una ricognizione della giurisprudenza (...) A favore della tesi della natura creditizia del diritto del coniuge non imprenditore (sostenuta in motivazione da Cass. n. 7060/1986 e Cass. n. 4533/1997), occorrerebbe valorizzare le esigenze sottese all'istituto della comunione de residuo, ovvero quelle del coniuge non imprenditore di vantare una legittima aspettativa sugli incrementi di valore di quei beni, e quelle del coniuge imprenditore di operare liberamente le sue scelte imprenditoriali. La stessa Corte d'Appello ha però richiamato in motivazione Cass. n. 19567/2008 della Sezione tributaria di questa Corte, la quale, invece, lascerebbe presupporre (...) la preferenza per la natura reale del diritto in questione, essendosi statuito che, in tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni - soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c), al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo (...) La soluzione che la Corte intende qui affermare, e cioè la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo (...) appare altresì rispettosa del principio più volte riaffermato [continua ..]

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