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L´applicabilità della confisca del Codice Antimafia al terzo in buona fede: prevenzione sociale o soppressione di diritti?

Argomento: Confisca di prevenzione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 1 aprile 2022, n. 16341)

Stralcio a cura di Raffaele Vitolo

“(…) 3. La formalizzazione legislativa di un sistema di tutela dei diritti di credito incisi dalla confisca (diretta proiezione del principio di tutela dell'affidamento nelle relazioni commerciali) si è realizzata, in sede di prevenzione patrimoniale, con l'intervento legislativo di attuazione della Legge Delega n. 136 del 2010, denominata Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia.Consapevole delle criticità emerse - in caso di confisca dei beni - in punto di sacrificio imposto ai portatori - in buona fede - di un diritto di credito correlato alla persona o alle attività imprenditoriali ricollegabili al soggetto portatore di pericolosità, il legislatore delegato del 2010 ha previsto, all'art. 1, comma 3, lett. f) i principi e criteri direttivi che appare opportuno riportare per esteso:f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; (…) 3.1 La traduzione dei principi e dei criteri suddetti, realizzata nel testo del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss., da un lato ha consentito di stabilizzare precedenti arresti giurisprudenziali (…), elevando i principi si diritto ivi esposti a sistema normativo organico, dall'altro ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti penalistici - correlati, primo fra tutti quello della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis c.p.), trattandosi di istituto che pur mantendendo la natura di misura di sicurezza atipica presenta consistenti analogie strutturali e [continua ..]

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