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Estradizione verso Paese non UE: l'Autorità Giudiziaria italiana deve verificare il rispetto degli standard convenzionali

Argomento: Estradizione passiva
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 18044)

Stralcio a cura di Raffaele Vitolo

“3. (…) [D]eve ritenersi assorbente la decisiva considerazione che le decisioni al riguardo emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (…) hanno stabilito il principio secondo cui, quando ad uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale si sia recato un cittadino avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo, esso è tenuto ad informare lo Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza, al fine di consentire alle competenti autorità di quest'ultimo la possibilità di emettere un mandato d'arresto Europeo per la sua consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale. (…). Inoltre, incombe egualmente sullo Stato membro richiesto dell'estradizione l'obbligo di tenere informate dette autorità di ogni cambiamento della situazione in cui si trova la persona reclamata, che risulti rilevante ai fini dell'eventuale emissione nei suoi confronti di un mandato d'arresto Europeo (…).4. (…) [Q]uesta Suprema Corte si è in linea generale pronunziata, stabilendo il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 c.p.p., comma 1, è necessario valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione colà vigenti e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (…).4.2 (…) Nella medesima prospettiva devono altresì richiamarsi i principi stabiliti dalla Corte di giustizia (…), secondo cui lo Stato membro richiesto dell'estradizione, conformemente all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta le pene o i trattamenti inumani e degradanti, non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l'accettazione, da parte di quest'ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L'autorità competente dello Stato membro richiesto "deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi [continua ..]

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