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Mutuo perfezionato anche con parte delle somme versate in un deposito cauzionale infruttifero

Argomento: Del contratto di mutuo
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 9 Maggio 2022, n. 14683)

Stralcio a cura di Francesco Taurisano

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“(...) 2.3. – Come noto, il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili). La stessa struttura contrattuale del mutuo implica il passaggio delle somme dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, in modo da realizzare il trasferimento della relativa proprietà (art. 1814 c.c.), con connessa acquisizione della loro disponibilità, ex art. 832 c.c., da parte del mutuatario, senza la quale non potrebbe nemmeno configurarsi quell'obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell'art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario. 2.4. – Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), risultando a tal fine sufficiente anche il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. 2.5. – Tale disponibilità giuridica può essere ricavata anche dall'integrazione del relativo contratto con il separato atto di quietanza a saldo, tenuto conto della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché del fatto che, tanto la normativa antiriciclaggio, quanto le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (Cass. 17194/2015). 2.6. – Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la tradito rei può essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, restando irrilevante che le somme siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass. 37654/2021, 2483/2001). Non rileva invece nel caso di specie l’orientamento per cui, laddove le somme mutuate vengano utilizzate dall’istituto di credito solo ed esclusivamente per ripianare una pregressa esposizione debitoria del correntista – con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale – si configurerebbe un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo [continua ..]

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