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In caso di revoca di una prestazione assistenziale non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa

Argomento: Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 9 Maggio 2022, n. 14561)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...) 5. Con ordinanza interlocutoria la sesta sezione della Corte di Cassazione ha sollecitato un intervento nomofilattico della sezione ordinaria sulla questione della necessità per l'assistito di instaurare, in caso di revoca del beneficio, un nuovo procedimento amministrativo ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali necessari ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale anche con riferimento alla perdita del diritto pregresso in caso di esito positivo del (nuovo) accertamento in sede amministrativa. 6. La sezione lavoro, con ordinanza n. 12945 del 13 maggio 2021, all'esito di un'accurata ricostruzione del quadro giurisprudenziale e normativo vigente, ha ravvisato nella questione sottoposta alla sua attenzione - caratterizzata da una giurisprudenza consolidata nel senso della necessità di una nuova domanda amministrativa anche per il caso di revoca della prestazione assistenziale - elementi di valutazione che sono idonei a sollecitarne un ulteriore approfondimento ed ha rimesso gli atti al Primo Presidente evidenziando che la questione, in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo, sia riconducibile tra quelle "di massima di particolare importanza" che ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, possono essere assegnate alle sezioni unite di questa Corte.(...) 11. Tanto premesso ritiene il Collegio che le perplessità avanzate dalla sezione lavoro con l'ordinanza interlocutoria siano condivisibili. 11.1. Ai fini di un ordinato svolgimento del ragionamento occorre in primo luogo rammentare che per il conseguimento delle prestazioni che la legge prevede in favore degli invalidi civili (l'assegno mensile di invalidità per invalidità dal 74% al 99%; la pensione di inabilità civile per invalidità pari al 100%; l'indennità di accompagnamento che può essere abbinata, ricorrendone le condizioni, alla prestazione di inabilità civile; l'indennità di frequenza per i minori invalidi ed ulteriori specifiche prestazioni in favore dei ciechi civili assoluti o parziali e dei sordomuti) è sempre necessaria la presentazione di una domanda. Si tratta di atto con efficacia sostanziale, poichè è dalla data della sua presentazione che decorre la prestazione; che dà impulso al procedimento amministrativo e racchiude la volontà del soggetto di ottenerne il riconoscimento. 11.2. Il procedimento si articola in [continua ..]

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