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Atti contrari alla pubblica decenza: sproporzionato il trattamento sanzionatorio

Argomento: Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 14 aprile 2022, n. 95)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (…) La fattispecie è, anzitutto, descritta in termini succinti ma chiari: il ricorrente è stato sorpreso a urinare nel parcheggio adiacente a una discoteca, nonostante i bagni di quest’ultima fossero regolarmente funzionanti. Ciò basta per considerare applicabile la disposizione censurata, senza che occorrano ulteriori accertamenti in punto di fatto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconduce all’art. 726 cod. pen. la condotta consistente nell’urinare in un luogo pubblico, o comunque aperto al pubblico (…), non constando d’altra parte circostanze di fatto idonee a far supporre la sussistenza di cause esimenti.Dall’applicabilità dell’art. 726 cod. pen. nel caso di specie discende pianamente la rilevanza della questione posta dal giudice a quo, che dubita della legittimità costituzionale della cornice sanzionatoria attualmente prevista dal legislatore, essendo evidente che – in caso di rigetto della questione – dovrebbe essere confermata la sanzione irrogata e impugnata dal ricorrente, pari al minimo edittale di 5.000 euro. (…)3.1.– Prima della modifica apportata dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, l’art. 726, primo comma, cod. pen. configurava una contravvenzione, da ultimo punita con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 10 a 206 euro. La condotta era – e tuttora è – descritta come il fatto di «[c]hiunque, in luogo pubblico o aperto e esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza». (…)3.2.– Sull’impianto originario del codice penale si sono succeduti vari interventi che hanno avuto a oggetto le due fattispecie in questione. (…) [L]’art. 2, commi 1, lettera a), e 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 ha trasformato in altrettanti illeciti amministrativi, rispettivamente, il primo comma dell’art. 527 cod. pen., che configura la fattispecie base di atti osceni dolosi, e l’art. 726 cod. pen., in questa sede censurato. (…) [L]a fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall’art. 726 cod. pen. è anch’essa divenuta un illecito amministrativo, al quale è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, il cui ammontare è oggetto delle censure del rimettente.4.– La questione è [continua ..]

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