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Abuso d´ufficio: il condannato non può ricoprire alcun incarico, comunque denominato, implicante la gestione di pubblico denaro

Argomento: reati contro la P.A.
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 26 aprile 2022, n. 15886)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (…) L'art. 35-bis del d.lgs. 8 aprile 2001 n. 165, rubricato come 'Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici' recita che "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari’. Nella vicenda in esame il provvedimento impugnato dà conto, in maniera incontestata, che il (…) risultava essere stato condannato per il delitto di abuso d'ufficio (…), allorquando venne per la seconda volta assunto presso il Comune (…). Date le ridottissime dimensioni dell'apparato amministrativo del Comune (…) l’incarico conferitogli di istruttore direttivo amministrativo D1 comportava in realtà che egli svolgesse attività amministrativa di coordinamento tra i vari uffici e che, in forza dell'innegabile esperienza lavorativa acquisita, contribuisse all'adozione di pressoché tutte le delibere comunali, occupandosi, altresì, della gestione dei rapporti dell'ente comunale con gli enti esterni. Inevitabile, dunque, la collaborazione con gli uffici deputati a gestire le pur limitate risorse finanziarie dell'ente comunale e corretta appare la lettura che della lett. b) della citata previsione normativa ha fornito il Tribunale. Non poter essere assegnati 'anche con funzioni direttive' ad uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, vuol dire letteralmente che a prescindere dalla circostanza del possesso o meno di funzioni [continua ..]

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