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Successione necessaria: nella riunione fittizia rientra anche il donatum al non coerede

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 14 marzo 2022, n. 8174)

Stralcio a cura di Ilaria Marrone

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“5.1. Con la prima, riferita all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 556 c.c. in cui la Corte d'Appello sarebbe in corsa escludendo dalla riunione fittizia la metà del valore della donazione che il de cuius effettuò a favore della figlia (…) e di (…), ossia il valore della quota donata. Secondo la ricorrente, l'inammissibilità della domanda di riduzione della donazione da lei proposta nei confronti del donatario (…), dovuta alla mancata accettazione con beneficio di inventario, non rileverebbe ai fini della ricostituzione dell'asse; cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla riunione fittizia includendo nel computo anche tale valore, con conseguente diversa quantificazione della quota di legittima a lei spettante e, quindi, accogliendo il suo appello. 5.2. Con la seconda censura, riferita all'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., la ricorrente impugna lo stesso capo di sentenza lamentando l'omessa motivazione. Lamenta la ricorrente come sarebbe incomprensibile l'iter logico seguito dalla Corte d'Appello che ha concluso nel senso dell'esclusione della metà del valore della donazione dalla riunione fittizia affermando laconicamente di "aderire alla motivazione del Tribunale, la quale correttamente esclude dalla ricostruzione dell'asse la metà del valore del bene donato al non coerede" (pag. 11, righi 3-5 sentenza impugnata). Inoltre, asserisce la ricorrente, la motivazione non potrebbe dirsi sufficiente poiché resa per relationem, atteso che "neppure dalla sentenza di primo grado è dato rinvenire una qualsivoglia motivazione sul punto" (pag. 9, ultimo rigo e 10, primo rigo del ricorso. 6. La prima delle due censure in cui si articola il primo motivo di ricorso è fondata e assorbe la seconda. L'affermazione su cui si fonda la sentenza impugnata («va calcolata la sola metà perché l'altra porzione riguarda un non coerede») viola, infatti, la disciplina della riunione fittizia, la quale prevede il cumulo di relictum e donatum a prescindere dalla concreta possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti dei donatari. Soccorre, sul punto, l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12919/12, che ha chiarito che, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello [continua ..]

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