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Abuso di informazioni privilegiate: il diritto a mentire rientra nel diritto al silenzio?

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4522)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

  “20 (...) la Corte d’appello ha ritenuto legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 187 quinquiesdecies T.U.F., per avere il (omissis) reso dichiarazioni false in sede di audizione. In particolare, a parere del ricorrente, la sanzione irrogata sarebbe incompatibile col principio nemo tenetur se detegere. 21. L’articolo 187 quinquiesdecies T.U.F. - sul quale si fonda la sanzione confermata dalla Corte di appello con la statuizione attinta dalla censura in esame - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza della Corte costituzionale n. 84/2021, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Tale declaratoria di illegittimità costituzionale fa seguito alla sentenza CGUE 2.2.2021, in causa C-481/19, con cui i giudici di Lussemburgo hanno dato risposta ai quesiti - uno di interpretazione ed uno di validità - che la Corte costituzionale aveva posto loro con il rinvio pregiudiziale disposto con l’ordinanza n. 117/2019. 22. Nella menzionata sentenza del 2 febbraio 2021 la Corte di giustizia, in primo luogo, afferma che la garanzia per le persone fisiche di serbare il silenzio in procedimenti amministrativi, quale quello attivato dalla CONSOB per l’illecito di informazioni privilegiate, trova fondamento negli articoli 47, par. 2, e 48 della CDFUE (§ 45); sulla scorta di tale premessa, esamina gli artt. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014, con l’obiettivo di «verificare se tali disposizioni del diritto derivato dell’Unione si prestino ad essere interpretate in conformità al suddetto diritto al silenzio» (§ 49); (...) privilegia, infine, tra le diverse possibili interpretazioni delle disposizioni di cui agli artt. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014 quella che non si pone in contrasto con il diritto al silenzio tutelato dalle norme parametro della CDFUE, concludendo, quindi, che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti [continua ..]

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