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Giudicato implicito per il difetto di giurisdizione non contestato con l'impugnazione della sentenza di primo grado

Argomento: Della giurisdizione e della competenza in generale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 03 febbraio 2022, n. 3475)

stralcio a cura di Edvige Pellegrino

“(…)nella controversia promossa da C.D., dirigente generale della Polizia di Stato, per l'impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza con cui il ricorrente era stato promosso, il giorno antecedente alla propria andata in quiescenza, alla qualifica di dirigente generale di P.S., con la sola attribuzione degli effetti giuridici, ma non di quelli economici, il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'interno e da quello dell'economia e delle finanze, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione; - con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza del Consiglio di Stato ex art. 111 Cost., comma 8, per violazione dell'art. 362 c.p.c., comma 1, in relazione alla mancata osservanza dei limiti esterni della sua giurisdizione;  (…) - in relazione a fattispecie identiche queste sezioni unite (con ordd. nn. 21972 e 21987/21) hanno dichiarato l'inammissibilità dei relativi ricorsi, in base a considerazioni che integralmente si condividono; (…) - il ricorrente, pur avendo enunciato, ma solo in rubrica, la mancata osservanza da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni della sua giurisdizione, tale violazione non esplicita se non per denunciare che il Consiglio di Stato avrebbe deciso in una materia, quella pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti; (…) - è, allora, evidente l'inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi affermati da queste sezioni unite, secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito (tra varie, Cass., sez. un., n. 10359/2021; nn. 25208 e 5587 del 2020); - rimane altresì precluso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (Cass., sez. un., n. 25367/20; n. 21260/16); [continua ..]

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