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In tema di danno da lesione della salute, il giudice può incrementare la misura standard con motivazione analitica.

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 9612)

stralcio a cura di Gianmarco Meo

“Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento" (Cass. n. 5865 del 2021; n. 28988 del 2019). (…) Il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: - quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; - quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. Orbene, nel caso di specie, la decisione di merito si conforma a tale principio, avendo evidenziato, in punto di fatto, che il controvalore della percentuale dell’invalidità permanente già tiene conto di tutti i riflessi pregiudizievoli, soggettivi e oggettivi, connessi alla relativa lesione dell’integrità [continua ..]

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