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Bancarotta e reati tributari: escluso il bis in idem sulla base della diversa natura delle scritture

Argomento: Ne bis in idem
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo 2022, n. 7557)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“4.1.(…) Il ricorrente sostiene (…) che la circostanza di essere già stato processato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 74 del 2000 — processo conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non sussiste — renderebbe improcedibile ex art. 649 cod. proc. pen. la contestazione odierna, di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, trattandosi dello 'stesso fatto'.4.1.1. Per inquadrare la doglianza, occorre ricordare che un’importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»). In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale.Nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all'interprete quale debba essere il percorso di verifica dell'identità del "fatto" che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è «l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi» (…). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della [continua ..]

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