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Ai fini della dimostrazione del possesso non è sufficiente la coltivazione del fondo ed il requisito della non clandestinità sussiste anche nel caso in cui il fondo sia intercluso

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 2022, n. 2682)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

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“(...)Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1163 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che ricorresse il requisito della pubblicità del possesso, nonostante l'interclusione del fondo. Si sostiene che non è pubblico il possesso esercitato su particelle intercluse, qualora l'accesso non sia consentito tramite servitù di passaggio. Il motivo è infondato. In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato (Cass. n. 2800/1979). È stato anche chiarito che il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo (Cass. n. 11465/2021). L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n. 26633/2021). Ora, la sentenza impugnata non rivela errori nell'identificazione della nozione di clandestinità, che ricorre quando l'azione sia tale da tale da sottrarsi alla conoscenza dell'interessato, in modo da impedirne la reazione e il ricorso ai rimedi di legge (Cass. n. 346/1967). Invero, la pretesa del ricorrente, di far discendere la clandestinità dalla interclusione del fondo (negata in fatta dalla Corte d'appello), costituisce petizione di principio. Il terzo motivo denuncia l'erronea valutazione circa la sussistenza del possesso utile per l'usucapione, che non è integrato, nel caso di terreni agricoli, dalla semplice coltivazione del terreno. Il motivo è fondato. [continua ..]

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