home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Sui presupposti del contratto a favore di terzi

indietro stampa contenuto leggi libro


Sui presupposti del contratto a favore di terzi

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15442)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

“(...) si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1268, 1273, 1362, 1411 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che, in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti contraenti, il (...)  non potesse agire nei confronti dell'odierna parte resistente, quando, da un'attenta analisi del contenuto del protocollo stipulato tra la (...) e la (...), poteva facilmente evincersi che il negozio de quo, cui parte ricorrente aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso indirizzata alla (...), fosse da intendere quale contratto a favore di terzo ex artt. 1411 e ss. ovvero come forma di accollo esterno ex artt. 1273 c.c. (…) Com'è noto, requisiti imprescindibili ai fini di una valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. sono - oltre, chiaramente, all'accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo -, da un lato, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto e, dall'altro, l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore. Ebbene, nel caso di specie, risultano esistenti entrambe le condizioni menzionate. Con riguardo al primo requisito, difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., S.U., 26.06.2001, n. 8744), non è necessario che il terzo sia specificamente individuato nel contenuto negoziale, essendo sufficiente che sia determinabile (…) venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (Cass. civ., sez. I, 09.12.1997; Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136). (…) alla luce dell'orientamento summenzionato, la richiesta di pagamento del compenso indirizzata dall'odierna parte ricorrente alla (…)  ben può essere intesa quale forma di adesione implicita al contratto stipulato tra le parti originarie aventi effetto a favore del terzo. (…)”

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio