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Il danno biologico deve considerarsi inclusivo della lesione dell'integrità psicofisica

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 12 marzo 2021, n. 7126)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO... C.P.P., in proprio e quale genitore legale rappresentante della figlia minore C.P.J. (che, raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado, lo ha proseguito in proprio), ha agito in giudizio contro l'Azienda U.S.L. di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a trattamenti sanitari inadeguati cui era stata sottoposta C.P.J. presso la Divisione di Odontoiatria dell'Ospedale Civile "(OMISSIS)" di (OMISSIS). Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Teramo. La Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece parzialmente accolte, condannando l'Azienda U.S.L. di Teramo a pagare l'importo di Euro 25.000,00 in favore di C.P.J. e l'importo di Euro 3.471,60 in favore di C.P.P., oltre accessori...MOTIVI DELLA DECISIONE [...] La corte di appello ha respinto la pretesa dell'attrice di ottenere il riconoscimento del danno da invalidità temporanea per l'intero periodo (pari a circa undici anni) in cui era stata sottoposta a cure odontoiatriche/ortodontiche finalizzate a contenere e stabilizzare i danni riportati a seguito dell'incidente (e del successivo inadeguato trattamento medico ricevuto), liquidando esclusivamente il danno derivante dall'inabilità temporanea per i quaranta giorni del suo ricovero ospedaliero (oltre al danno da invalidità permanente, danno che risulta correttamente valutato in base alla situazione della danneggiata come stabilizzatasi all'esito delle indicate cure). In tal modo, sono stati violati i principi di diritto affermati in proposito da questa Corte - e che vanno in questa sede ribaditi - secondo cui la liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, onde l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili, di modo che, sinchè durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, anche se non v'è ancora invalidità permanente (v. ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004, [continua ..]

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