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La giurisdizione italiana nei contratti istitutivi dei trust

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 17 settembre 2021, n. 25163)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

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"[...] III. - Deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. La domanda che dall'esame diretto della citazione emerge come principale - e alla cui stregua devesi notoriamente determinare la giurisdizione (v. di recente Cass. Sez. U. n. 12479-20) - è quella di simulazione assoluta dei contratti istitutivi dei trust (punto 2 della citazione). In termini consequenziali a tale domanda, e poi a quelle alternative e subordinate di simulazione relativa, nullità parziale, parziale inopponibilità dei conferimenti immobiliari e via seguitando, si collocano le domande di restituzione di tutti i beni e di risarcimento dei danni……IV. - Ciò stante, la questione sottoposta alla Corte non può trovare soluzione nel Regolamento (CE) n. 1346/2000  richiamato dalla curatela ricorrente. Quel regolamento è relativo alle procedure di insolvenza, ma la domanda principale, come sopra intesa, non deriva dal fallimento…..Non è tale l'azione principale che qui rileva onde determinare la giurisdizione (vale a dire l'azione di simulazione assoluta dei trust), cosicchè non sulla base del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, ma di quello generale relativo alla materia civile e commerciale, deve essere adottata la decisione in questa sede. V. - La fattispecie processuale è retta ratione temporis dal Regolamento (UE) n. 1215/2012  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Bruxelles I bis). Che il trust di cui si discute sia "regolato dalla legge scelta dal disponente", come prevede l'art. 6 della detta Convenzione, ovvero in mancanza dalla legge con la quale il trust abbia "collegamenti più stretti", come precisa l'art. 7; o ancora che, ex art. 8, sia la detta legge come sopra determinata a disciplinare "la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust", sono tutti aspetti che non incidono affatto sul profilo attributivo della giurisdizione. Il quale resta saldamente ancorato al criterio concorrente dettato in materia dal ripetuto art. 8  del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in ragione (i) del carattere litisconsortile dell'azione promossa dal fallimento in via principale (l'azione di simulazione assoluta dei trust) e (ii) dell'essere [continua ..]

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