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Contratto di appalto: istruzioni impartite dal committente e oneri dell'appaltatore

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2021, n. 17819)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

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"[...] In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte e, in caso di loro violazione, è responsabile delle relative conseguenze, con il conseguente obbligo risarcitorio, il quale non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista o del direttore dei lavori (eseguendone comunque le relative disposizioni), se egli, accortosi dei vizi, non li abbia tempestivamente denunziatl al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto, come verificatosi nel caso di specie. In altri termini, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.[...]"

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