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Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e oneri del curatore speciale

Paola Trombetta

 

 

Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore è parte formale e sostanziale e ha quindi diritto alla difesa tecnica, da garantire anche tramite la nomina di un curatore speciale 

La pronuncia in commento trae origine da un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia, che dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre nei confronti dei due figli minorenni e la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, con conseguente affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti. 

Il padre proponeva reclamo alla Corte d’appello di Venezia che veniva dalla stessa rigettato poiché, nonostante fosse stata evidenziata una volontà collaborativa dello stesso con il servizio affidatario, di fatto non si era manifestato un cambiamento significativo nelle sue condotte tale da giustificare una revoca del provvedimento ablativo pronunciato dal giudice di prime cure. 

L’uomo, quindi, proponeva ricorso straordinario alla Suprema Corte di Cassazione indicando, tra i vari motivi di impugnazione, quello dell’omissione, da parte della Corte d’appello, di una pronuncia sulla domanda, avanzata dal ricorrente, di nomina di un curatore speciale dei due minori che potesse rappresentare e difendere i loro interessi così come previsto dall’art. 336 c.c. 

I giudici della Suprema Corte fondano il loro ragionamento partendo proprio dall’art. 336 c.c. che riguarda un procedimento di natura non contenziosa che rientra nell’ambito di quelli di volontaria giurisdizione e che, tuttavia, potrebbe privare il minore delle figure familiari di riferimento, in tal caso al minore deve essere garantita l’assistenza di un difensore. 

Gli Ermellini hanno preso come parametri di riferimento sia la legge di riforma n. 149/20011 che ha introdotto nell’art. 336 c.c. un quarto comma che prevede l’assistenza di un difensore in caso di adozione di provvedimenti di decadenza e limitativi della responsabilità genitoriale, diventando il minore parte formale e sostanziale del procedimento; sia la sentenza interpretativa n. 1/2002 della Corte Costituzionale che ha ribadito il diritto di ascolto del minore in ogni procedimento che lo riguarda direttamente e/o tramite un rappresentante, anche previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. 

Anche la giurisprudenza di legittimità appare concorde sul fatto che, nei giudizi c.d. de potestate, vi è una contrapposizione tra la posizione del figlio e quella dei genitori2; la Suprema Corte di Cassazione nel 2018, con due pronunce, ha evidenziato come il minore debba essere adeguatamente rappresentato, non solo nei giudizi innanzi al Tribunale per i minorenni ma anche in quelli davanti al Tribunale ordinario poiché, in tali procedimenti, la posizione del minore è quella di parte processuale e il suo contributo, anche attraverso l’ascolto, può contribuire alla definizione del giudizio3. 

Nel caso oggetto della sentenza in commento, la Corte ha evidenziato come, in entrambi i gradi di giudizio, mancasse la nomina di un curatore speciale dei minori pertanto ha accolto il ricorso del padre cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale per i minorenni di Venezia in diversa composizione. 

La Cassazione nel caso de quo ha applicato i seguenti principi di diritto: 

"Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell'art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perché provveda all'integrazione del contraddittorio". 

"Negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge" 

Concludendo, nell’ultimo decennio la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto al minore un ruolo sempre più autonomo all’interno dei giudizi che lo riguardano fino a ritenerlo parte in senso sostanziale e quale portatore di autonomi diritti soggettivi. 

Recentemente la legge n. 206/2021 ha inserimento due commi all’interno dell’art. 78 c.p.c. prevedendo che il giudice possa nominare il curatore speciale del minore anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento in alcuni casi specifici distinguendo pertanto le ipotesi di nomina obbligatoria da quelle facoltative. 

Il legislatore, oltre ai poteri di rappresentanza processuale, ha attribuito al curatore speciale del minore poteri di natura sostanziale, come si desume dalla formulazione del nuovo terzo comma dell’art. 80 c.p.c. che prevede la possibilità di ausilio di questa figura nella risoluzione di gravi conflitti e nel superamento di alcune fasi di stallo che spesso si creano nei casi di affidamento condiviso e di quelli all’ente nonché l’attribuzione al curatore di rappresentanza sostanziale e di ascolto del minore. 

Dal 22 giugno 2022 alcune delle novità introdotte dalla riforma Cartabia sono entrate in vigore mentre, per la restante parte si attende l’emissione dei decreti attuativi.  

Argomento: Della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1471)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...)2.2.5.2. D'altro canto, questa Corte aveva, già in precedenza affermato che l'art. 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove può porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass., n. 7478/2014, cit.). E lo stesso obbligo di audizione del minore ultradodicenne, ed "anche di età inferiore ove capace di discernimento", è stato successivamente sancito anche dall'art. 337 octies, introdotto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55. 2.2.6. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, dall'esame degli atti (cfr., in particolare, il ricorso per cassazione, a p. 1) si evince che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale era stato emesso dal Tribunale per i minorenni nei confronti di entrambi i genitori, essendo stato dichiarato decaduto il padre e limitata la madre in relazione a detta responsabilità. E tuttavia, non è controverso tra le parti - nè risulta in alcun modo dall'impugnata ordinanza - che in primo ed in secondo grado non sia stata effettuata la nomina di un curatore speciale dei minori, nonostante la specifica richiesta avanzata da parte del T., non avendo la resistente allegato nulla al riguardo, giacchè si è limitata a dedurre - erroneamente, per le ragioni suesposte - la mancanza di un obbligo per il giudice di effettuare tale nomina. 2.3. Il motivo in esame va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra. 3. Restano assorbiti gli altri motivi, aventi ad oggetto il merito della vicenda processuale. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione [continua ..]

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