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Dichiarazione di adottabilità e interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 1476)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] 2.8. Ne discende che la Corte territoriale si è sottratta all'obbligo - sulla stessa incombente, anche in forza dei succitati arresti della giurisprudenza Europea - di considerare, compiuti gli opportuni approfondimenti istruttori, il ricorso ad una forma di "adozione mite", ai sensi dell'art. 44, lett. d), che consenta un graduale recupero del rapporto tra quest'ultima e la madre biologica, in considerazione dell'affetto e dell'interesse dimostrato dalla madre nei suoi confronti, in luogo di limitarsi a confermare - come ha fatto - la dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola A., effettuata dal Tribunale per i minorenni. A siffatta forma di adozione, peraltro, il giudice di merito avrebbe potuto fare luogo, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, anche in difetto del consenso della madre biologica, nella specie, non esercente la responsabilità genitoriale, la quale, per contro, ne aveva addirittura sollecitato essa stessa l'applicazione. 2.9. Per tali ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto. 3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: "L'adozione cd. "legittimante", che determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 27, comma 1, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del comma 3, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione dell'art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, nonchè delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante un'"extrema ratio" cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; il modello [continua ..]

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