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Non costituisce aiuto di stato la commissione postale per l'attività di riscossione dell'ICI

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2021, n. 26611)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] La commissione che i comuni impositori hanno l'obbligo di pagare ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi derivanti, per i concessionari, dall'obbligo di disporre di un conto corrente postale perchè la commissione è corrisposta anche per il caso di versamento diretto dell'imposta da parte del contribuente al concessionario. Va rammentato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, prevede quanto segue: "L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 Lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di Euro 51,65 per ogni versamento effettuato dal contribuente". Come si evince chiaramente dalla disposizione citata, la commissione grava sul Comune in misura percentuale sulle somme riscosse, indipendentemente dalle modalità di riscossione, e dunque anche nel caso di versamento diretto al concessionario. Trattasi quindi di commissione che già sul piano normativo è configurata in modo indipendente dal costo risultante dall'obbligo di disporre di un conto corrente. In linea ipotetica potrebbe in concreto verificarsi una riscossione esclusivamente mediante versamento diretto, e ciò nondimeno permarrebbe l'obbligo di pagamento al concessionario della commissione. Trattasi pertanto di commissione che sul piano finanziario esula del tutto dai costi sopportati per la tenuta del conto corrente postale. Nè ai fini dell'integrazione dell'aiuto di Stato può farsi riferimento alla disciplina richiamata da Equitalia Servizi di Riscossione nella memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ossia il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1 e art. 58, comma 2. Trattasi della disciplina dei compensi e [continua ..]

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