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Al giudice ordinario la decadenza da consigliere del CSM per raggiungimento del limite di età

Argomento: Consiglio superiore magistratura
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 215)

Stralcio a cura di Davide Gambetta 

“il dott. [...] esponeva di essere stato eletto […] Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura […]. […] al compimento del settantesimo anno dell’età anagrafica per il collocamento obbligatorio a riposo, aveva […] chiesto […] verifica degli effetti del conseguimento del limite massimo d’età per il servizio attivo sul munus di Consigliere. […] la Commissione verifica titoli aveva proposto […] di deliberare la cessazione “dalla carica […]. [...] il Plenum aveva, di conserva, approvato la ridetta proposta […]. […] l’adito Tribunale […] aveva dichiarato […] l’inammissibilità del ricorso, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario […]. […] il perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo (fuori dalle ipotesi in cui, per espressa indicazione di legge, gli è attribuita, in via esclusiva, anche la tutela ratione materiae di posizioni di diritto soggettivo: caso che qui non ricorre perché si è al di fuori dell’ipotesi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., cioè delle “controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, non essendo fatta questione del rapporto di lavoro dell’interessato) è individuato dall’art. 7 cod. proc. amm. con il richiamo alle “controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi”, tali essendo quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo”. Dando positiva attuazione all’art. 103 Cost. e recependo i più maturi esiti della elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, la regola (che figura e scolpisce un criterio discretivo della giurisdizione direttamente affidato alla causa petendi, cioè, appunto, alla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio) individua il nesso tra potere amministrativo ed interesse legittimo, orientando all’esatto intendimento di quest’ultimo in termini di situazione soggettiva dinamica, attivamente orientata alla conservazione o alla acquisizione di beni della vita, in contesti relazionali non paritari, a connotazione per l’appunto “potestativa”. La stessa disposizione chiarisce peraltro (a superamento della tradizionale struttura meramente [continua ..]

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