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Sulla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

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"[...] 1. La società A. s.p.a. stipulava con la S. s.p.a. (ora I. s.p.a.), in data (OMISSIS), un contratto di conto corrente e successivamente, in data (OMISSIS), un contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo, per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due distinte fideiussioni, fino a concorrenza della somma di Euro 166.000,00, che venivano sottoscritte da B.G., socio della A., rispettivamente in data (OMISSIS). Con successive raccomandate del 9 febbraio 2009, del 27 maggio 2009, dell'8 giugno 2009, e infine del 24 febbraio 2010, l'istituto di credito comunicava, peraltro, alla debitrice principale la risoluzione dei contratti, chiedendo la restituzione del relativo scoperto. [...] 1.2. Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2011, B.G. aveva, invero, evocato dinanzi alla Corte d'appello di Roma in unico grado, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 (nel testo applicabile ratione temporis), I. s.p.a., chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), i contratti di fideiussione del (OMISSIS) e del (OMISSIS), e per l'effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal B. all'istituto di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e morali, nonchè alla cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.[...] 3. Con ordinanza Interlocutoria n. 11486/2021, depositata il 30 aprile 2021, la Prima Sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), non vi è accordo in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi - in sostanza - delineate tre soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle; b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte; c) tutela risarcitoria. La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia - ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto sia di particolare valore nomofilattico, e rappresenti, quindi, una questione di massima di peculiare importanza, anche in considerazione [continua ..]

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