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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca dell'alloggio popolare per il superamento dei limiti reddituali.

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 18 febbraio 2021, n. 4366)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[..] Il conflitto negativo di giurisdizione da tale giudice sollevato va risolto con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a)) è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Ne consegue che appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (v. Cass., Sez. Un., 28/12/2011, n. 29095). In altri termini, la controversia avente come nella specie ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio disposta dal Comune per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali (nel caso previsti dalla L.R. Campania n. 18 del 1997) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacchè rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere [continua ..]

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