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Sul criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento Cee n. 1215 del 2012

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 9 febbraio 2021, n. 3125)

stralcio a cura di Carla Bochicchio

“ (…)il criterio da applicare, coerentemente con la natura extracontrattuale dell'obbligazione azionata, di natura risarcitoria, è contenuto, in conclusione nell'art. 7, punto 2 del Regolamento UE n. 1215 del 2012. La norma prevede al n. 2: " in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire". La Corte di Giustizia, ai cui principi occorre dare rilievo nella soluzione del quesito rimesso all'esame delle S.U., ha da circa un decennio stabilizzato il proprio orientamento al riguardo, sia nella vigenza del Regolamento n. 44 del 2001 che in quello attualmente applicabile, non essendo mutata la norma regolatrice del foro relativo all'illecito extracontrattuale. Nella sentenza relativa alla causa C-189/2008, emessa il 26/6/2009, ha affermato che la giurisdizione si radica nel luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima. Successivamente il criterio indicato è stato meglio definito alla luce del cd. principio dell'ubiquità. Il concetto di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", è stato ritenuto riferibile sia al luogo di realizzazione del danno sia I luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno (CGUE C-12/15). Nella successiva sentenza C451/2018 e nella più recente C-242/19 è stato ribadito il principio e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto. In particolare, nella citata pronuncia C-242 del 2019, il caso riguardava il danno prodotto dal software di automobili fabbricate in Germania ma distribuite in tutta l'Unione Europea. La Corte ha ritenuto che in relazione alle cause promosse dagli acquirenti, ben potesse radicarsi la giurisdizione nei luoghi del loro domicilio, essendo quello il luogo in cui il danno era avvenuto. 7.1. Le S.U. di questa Corte, in perfetta coerenza con i principi sopra enunciati, anche di recente hanno affermato, con la pronuncia n. 27164 del 2018 che "in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento [continua ..]

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